De.CO. - Denominazione Comunale

 

De.Co. è l’acronimo di “Denominazione Comunale”. La De.Co. rappresenta un riconoscimento istituito e concesso dall’Amministrazione Comunale, attestante l’origine dei prodotti agroalimentari espressione del patrimonio collettivo della comunità. In Italia, le prime Denominazioni Comunali furono disciplinate a seguito dell’entrata in vigore della Legge 142/90 (abrogata dall’art. 274 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000). L’art. 3 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) precisa al riguardo che “il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, attribuendo ai Comuni la facoltà di disciplinare in materia di valorizzazione locale delle attività agroalimentari tradizionali.

Lo Statuto Comunale (art. 1) prevede infatti che il Comune di Moretta ispiri la propria azione alla tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune.

Proprio per dare corso al progetto di valorizzazione delle tradizioni locali il Comune di Moretta ha istituito la De.Co., tramite l’approvazione del Regolamento.

Regolamento De.Co.

Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 18/10/2023 - Approvazione Regolamento

I prodotti sono iscritti nel Registro comunale delle De.Co., un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari  che abbiano ottenuto la Denominazione Comunale,


Modalità presentazione richieste di iscrizione

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d’ufficio anche dal Comune.

Le istanze per l’attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un’adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell’iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;

- l’area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);

- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;

- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;

- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;

- per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

Sull’ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale.

Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

 La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l’iscrizione al registro De.Co.

L’istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

 Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all’iscrizione di quel prodotto., viene disposta anche l’iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda.

L’iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell’iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

L’accoglimento della richiesta è comunicato all’impresa, unitamente agli estremi dell’iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

L’iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l’impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Argomenti:
Agricoltura
Ambiente

Registro De.Co. Attribuzioni "Cappone di Moretta"

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Ambiente

Registro De.Co. - Schede identificative prodotti

Numero

Prodotto

Atto di Approvazione

Scheda identificativa

1

 Cappone di Moretta 

 Delibera di Giunta n. 21/2026 - Approvazione scheda identificativa

 Scheda Identificativa

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Agricoltura
Ambiente
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Ambiente
Comune

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